25-Mar-2023 - ADR 2023: RECEPIMENTO IN ITALIA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo il decreto MIT del 23/01/23, che recepisce formalmente in Italia l’edizione 2023 dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada.
La nuova versione dell’Accordo ADR è in vigore dal 1° gennaio di quest’anno ma, limitatamente ai trasporti nazionali, ricordiamo che l’applicazione della versione 2023 è obbligatoria dal 1° luglio (fino al 30 giugno è facoltativa, ed esiste in concomitanza con la versione 2021).

Tra le novità della versione 2023, segnaliamo le seguenti:
• Entrata in vigore dall’obbligo di nomina del Consulente per il trasporto di merci pericolose, per gli speditori.
• Limite all’utilizzo delle cisterne dopo la scadenza della prova intermedia/periodica. Le cisterne (fisse e smontabili), i veicoli batteria, i container cisterna, le casse mobili cisterna e i CGEM non possono essere riempite o presentate al trasporto dopo la data specificata per le ispezioni intermedie e periodiche. L’unica deroga ammessa riguarda le cisterne riempite prima della scadenza di queste verifiche, che rimangono utilizzabili per il trasporto di quel carico per un periodo non superiore ad 1-3 mesi per le ispezioni periodiche, e 3 mesi per quelle intermedie.
• Valvole di sicurezza. Le cisterne destinate al trasporto di gas liquidi infiammabili, costruite a partire dal 1° gennaio 2024, devono essere munite di valvola di sicurezza conforme ai requisiti da 6.8.3.2.9.1 a 6.8.3.2.9.5 dell’ADR. Per le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti, l’installazione della valvola conforme a detti requisiti è facoltativa. Le cisterne munite di valvole di questo tipo, riportano il marchio “SV”. Non sono previsti obblighi di adeguamento per le cisterne costruite prima del 1° gennaio 2024.
• Estinzione automatica degli incendi e protezione termica degli pneumatici. Viene aggiornata la sezione 9.7.9 dell’ADR sui requisiti addizionali di sicurezza sui veicoli FL e EX/III. In particolare, si prevede che i veicoli FL e EX/III immatricolati a partire dal 1° gennaio 2029 devono essere dotati di un sistema di estinzione incendi nel vano motore e di protezioni termiche contro gli incendi degli pneumatici. Non si prevede un obbligo di adeguamento per i veicoli in circolazione alla già menzionata data. Il certificato di approvazione di questi veicoli dovrà recare l’indicazione “Veicolo conforme al 9.7.9 dell’ADR”.
• Misurazione della quantità dei rifiuti. Viene introdotta una nuova sottosezione 4.1.1.3.2, che fornisce dei criteri utili per la stima delle quantità di rifiuti (da riportare sul formulario di trasporto) direttamente nel luogo di carico. In particolare, dette quantità potranno essere così stimate:
- per gli imballaggi, nel documento di trasporto va aggiunta una lista degli imballaggi che evidenzi il tipo e il valore nominale;
- per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e su altre informazioni disponibili;
- per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio, mediante una stima fornita dallo speditore o tramite gli equipaggiamenti del veicolo.

La stima per quantità non è autorizzata per:

- le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale;
- i Rifiuti delle classi ADR più pericolose;
- le cisterne diverse da quelle per rifiuti che operano sottovuoto.
- In caso di ricorso alla stima delle quantità, sul formulario andrà riportata la dicitura “Quantità stimata in conformità al 5.4.1.1.3.2”.

Per ulteriori approfondimenti dell’A.D. R, è possibile leggere il testo dell’Accordo sul trasporto di merci pericolose, disponibile (in inglese e in francese), sul sito dell’UNECE.

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